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lunedì 1 maggio 2017

Un regalo dalla Storia per il 1 Maggio delle Donne e degli Uomini.





DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA
(1791)

di Olympe De Gouges

Da far decretare all'Assemblea nazionale nelle sue ultime sedute o in quella della prossima legislatura.



PREAMBOLO:

Uomo, sai essere giusto? E' una donna che te lo domanda: non vorrai toglierle questo diritto.
Dimmi, chi ti ha dato il sovrano potere di opprimere il mio sesso?
La tua forza? Le tue capacità?
Osserva il creatore nella sua saggezza; percorri la natura in tutta la sua grandezza cui tu sembri volerti avvicinare, dammi, se puoi, un esempio di questo impero tirannico.
Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, dà infine un'occhiata a tutte le modificazioni della materia organizzata e arrenditi all'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, scava e distingui se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. Ovunque tu li troverai confusi e cooperanti nell'insieme armonioso di questo capolavoro immortale.
Soltanto l'uomo ha fatto di questa eccezione un principio. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo di lumi e di sagacia, nell'ignoranza più crassa, vuole comandare su un sesso che ha tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione e di reclamare i suoi diritti all'eguaglianza, per non dire altro.

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale.
Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono la cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi e alla felicità di tutti.

Di conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo,
i seguenti   Diritti della Donna e della Cittadina.

ARTICOLO I
La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'Uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune.

ARTICOLO Il
Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.

ARTICOLO III
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della Donna e dell'Uomo: nessun organo, nessun individuo può esercitarne autorità che non provenga espressamente da loro.

ARTICOLO IV
La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della Donna, , cioè la perpetua tirannia dell'Uomo, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.

ARTICOLO V
Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azione nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare quello che esse non ordinano.

ARTICOLO VI
La Legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le Cittadine e i Cittadini devono
concorrere personalmente. o con i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

ARTICOLO VII
Non è esclusa nessuna Donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa.

ARTICOLO VIII
La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle Donne come agli Uomini.

ARTICOLO IX
Su ogni Donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.

ARTICOLO X
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, e se la Donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve pure avere quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

ARTICOLO XI
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della Donna
poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire
liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

ARTICOLO XII
E' necessario garantire i diritti della Donna e della Cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.

ARTICOLO XIII
Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, i contributi della Donna e dell'Uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.

ARTICOLO XIV
Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l' ammissione di un'eguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e di determinare la quantità, l' imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

ARTICOLO XV
La massa delle Donne coalizzata con gli Uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.

ARTICOLO XVI
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.

ARTICOLO XVII
Le proprietà sono di tutti i sessi, riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità
pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente, e a condizione di una giusta e preliminare
indennità.

Cahiers de dolèances. Donne e Rivoluzione francese,

introduzione e note di P.M. Duhet,
Palermo, La Luna/
Editions des femmes, 1989

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